Art. 5.

      1. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, le parole da: «nelle aree disciplinari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso».
      2. All'articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: «ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,» sono soppresse.